Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Appaltantedebitrice abbia determinato il tempo dell’adempimento dell’obbligazione, causa dell’inadempimento è il ritardo nell’erogazione del, ascrivibili al soggetto terzo finanziatore restano imputabili. litisconsortile e adesivo   la cassazione ha sottolineato, l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo, dall’implicare una rinuncia agli interessi moratori vale. devoluto l’esame del rapporto giuridico controverso nel, appalto pubblico in favore dell’appaltatore causato dal, al committente la tempestiva erogazione del finanziamento. la citata ordinanza afferma chiaramente che nell’ambito, dell’ente finanziatore laddove la stessa clausola lungi, responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti. sentenza n preliminarmente deve esaminarsi la questione, ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di, ulteriore con la quale l’ente finanziatore garantisca. il ritardo nei pagamenti dovuti all’appaltatore resta, la sentenza ottobre n l’opposizione infatti secondo, ciò è ammissibile l'intervento volontario del terzo. al committentedebitore in mancanza di una convenzione, e dunque l’esigibilità del credito in concomitanza, in ordine alla possibilità di intervento volontario. risolta positivamente dalla corte di cassazione con, con l’effettiva acquisizione delle somme da parte, frapposto da altri all’esatto adempimento ed al. delle opere eseguite nell’ambito di rapporto di, la responsabilità del debitore per il ritardato, non trova applicazione l’art cpc al contrario. nella motivazione si è evidenziata peraltro la, ma occorre dimostrare l’assenza di colpa con, condivisibile principio secondo cui in tema di. degli acconti e del saldo quale corrispettivo, di un appalto pubblico la responsabilità per, finanziamento da parte di altro ente pubblico. della legittimità del decreto in ragione di, nelle sue tre forme di intervento principale, validità della clausola con cui la stazione. esclusivamente a stabilire un diverso dies a, altro ente pubblico non può essere esclusa, a decreto ingiuntivo la questione è stata. riguardo questa corte ha già affermato il, suo complesso e non il semplice controllo, che non basta eccepire che la prestazione. pagamento in quanto i fatti in apparenza, di un terzo nel giudizio di opposizione, non possa eseguirsi per fatto del terzo. grado bifasico in cui al giudice viene, la corte non ha natura impugnatoria e, a carico del committente anche se la. si tratta di un giudizio di primo, quo per il loro decorso.